rilascio del certificato per porto d’armi
La valutazione dell’idoneità sanitaria al maneggio delle armi è regolamentata da normativa specifica (D.M. del 28 Aprile 1998, Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo della autorizzazione):
- porto di fucile per uso di caccia e porto d’armi per l’esercizio dello sport del tiro al volo:
1) Requisiti visivi: acutezza visiva non inferiore a 8/10 per l’occhio che vede meglio, raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico; l’acutezza visiva può essere raggiunta anche con l’adozione di lenti a contatto, anche associate ad occhiali. Per i monocoli (organici e funzionali) l’acutezza visiva deve essere di almeno 8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali o corneali, o con l’uso di entrambe. Senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate ( foto a lato).
2) Requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 30db nell’orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz) o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di sei metri di distanza complessivamente. Tale requisito può essere raggiunto anche con l’utilizzo di protesi acustiche adeguate. In caso di valori di soglia superiori a quelli sopra indicati, l’idoneità è limitata all’esercizio della caccia in appostamento.
3) Adeguata capacita’ funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l’adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell’arma.
4) Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico.
5) Assenza di disturbi mentali, di personalita’ o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresi’ causa di non idoneita’ l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool e/o di psicofarmaci.
- porto d’armi per uso difesa personale
1) Requisiti visivi:
a) soggetti con visione binoculare: visus naturale minimo: 1/10 per ciascun occhio; visus corretto: 10/10 complessivi. E’ ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie; l’eventuale differenza tra gli occhi non deve essere superiore a 3 diottrie per l’ipermetropia e a 5 diottrie per la miopia. Per correzione si intende la correzione totale. Per quanto concerne la correzione dell’astigmatismo, non sono ammessi vizi di refrazione superiori alle 3 diottrie per l’astigmatismo miopico, alle 2 diottrie per l’astigmatismo ipermetropico e alle 4 diottrie per l’astigmatismo misto.
b) soggetti monocoli: visus naturale minimo: 1/10; visus corretto: 9/10.
E’ ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie. Per correzione si intende la correzione totale.
Per quanto concerne la correzione dell’astigmatismo, valgono gli stessi valori riferiti ai soggetti con visione binoculare;
c) senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate.
2) Requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 20dB nell’orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz); comunque la soglia per ciascuna frequenza deve essere inferiore a 50 dB. In alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 8 metri di distanza, con non meno di 2 metri per l’orecchio peggiore, raggiungibile anche con l’utilizzo di protesi acustiche adeguate.
3) Adeguata capacita’ degli arti superiori e della colonna vertebrale raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l’adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell’arma.
4) Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico o dinamico. Non possono essere dichiarati idonei i soggetti che hanno sofferto negli ultimi due anni di crisi comiziali.
5) Assenza di disturbi mentali, di personalita’ o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresi’ causa di non idoneita’ l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool e/o psicofarmaci.
L’accertamento dei requisiti psicofisici (D.L. 10/8/2018 n. 104) e’ effettuato da:
- specialisti in medicina legale,
- distretti sanitari delle aziende sanitarie locali,
- strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato,
- singoli medici della Polizia di Stato,
- vigili del fuoco,
- medici militari purché siano in servizio permanente e in servizio.
Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, e’ tenuto a presentare un certificato anamnestico rilasciato dal medico di fiducia di data non anteriore a tre mesi.
Il medico certificatore prescrivera’ tutti gli ulteriori specifici accertamenti che riterrà necessari, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche. Visionati gli eventuali accertamenti il medico certificatore rilascerà il certificato all’interessato.
Avverso il giudizio negativo l’interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso l’Azienda USL competente, di norma a livello provinciale, composto da almeno tre medici, pubblici dipendenti, di cui uno specialista in medicina legale delle assicurazioni, ed integrato di volta in volta da specialisti nelle patologie inerenti al caso specifico. L’esito del ricorso viene comunicato entro cinque giorni all’interessato ed alla competente struttura di pubblica sicurezza. Tutti gli accertamenti sanitari e le prestazioni di laboratorio e strumentali derivanti dall’applicazione del presente decreto sono posti a totale carico del richiedente.
L’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia è la licenza rilasciata dalla Questura (oppure dai Carabinieri o dal Commissariato di P.S.) che autorizza al porto di fucile per uso di caccia nei periodi di apertura della stagione venatoria. Anche in questo caso la validità è per 5 anni.
Per i residenti della ASL RM/1 (ex E) la valutazione dell’idoneità sanitaria al maneggio delle armi è possibile dietro prenotazione effettuabile presso le strutture della Medicina Legale di:
Piazza Santa Maria della Pietà, 5 (Municipio 14)
mail: visitefiscali.XIX-XX@aslroma1.it
tel. o6.6835.2868 -06.6835.2826;
lunedì – mercoledì – venerdì: 8.00-13.00
Lungotevere della Vittoria, 3 (Municipio 13)
mail: visite.fiscali@aslroma1.it
tel. 06 6835.3120
dal lunedì al venerdì 8.30 – 14.00; sabato 8.30-12.30
Via San Daniele del Friuli, 8 (Municipio 15)
tel. 06 6835.47838
dal lunedì al venerdì 8.30-11.30
Documento richiesti:
-
documento d’identità in corso di validità;
-
codice fiscale;
-
certificato anamnestico per porto d’armi rilasciato dal medico di medicina generale;
-
copia della ricevuta di pagamento della prestazione medico-legale € 14,46;
-
istanza presentata al commissariato competente per territorio;
-
referti relativi ai seguenti accertamenti specialistici e/o diagnostici (da effettuarsi presso strutture pubbliche):
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Buongiorno dott. Livi, volevo un suo parere di interpretazione dell’art. 2 del Decreto del ministero della Salute del 28 aprile 1998 sui requisiti visivi. Io sono un soggetto miope per -4,50 ad entrambi gli occhi e ad entrambi ho anche -1 grado di astigmatismo, ma con correzione di occhiali o lenti a contatto ci vedo benissimo. Ora, dovendo a breve sostenere una visita dal medico militare per l’assunzione in polizia locale vorrei capire bene come interpretare tale norma per quanto riguarda la parte in cui dice che non sono ammessi vizi di refrazione superiori alle 3 diottrie per l’astigmatismo miopico, dato che se è inteso come somma dei gradi tra miopia e astigmatismo teoricamente sarei fuori dai requisiti. A mio parere però e anche a parere del mio oculista, tale norma non è chiara perchè prima parla dei requisiti minimi che un soggetto deve possedere se ha solo miopia o ipermetropia, ammettendo anche una correzione pressocchè totale con lenti o lenti a contatto, e poi parla di correzione dell’astigmatismo elencando i vizi di refrazione ammessi, potendo far intendere, con una seconda interpretazione, che anche per quanto concerne l’astigmatismo si può ricorrere a correzione con le lenti purchè non restino più di 3 diottrie di astigmatismo miopico ancora da correggere. Spiego meglio questo concetto con un esempio: Io che ho -4.50 di miopia e -1 di astigmatismo, secondo la prima interpretazione della norma, sarei fuori a prescindere dalle correzioni, mentre secondo la seconda interpretazione se con le correzioni correggo tutta la miopia fino a vedere 10/10 e tutto l’astigmatismo sarei dentro, proprio perchè in quel passaggio si dice testualmente “Per quanto concerne la correzione dell’astigmatismo” e non “Per quanto concerne l’astigmatismo”. E che l’unico caso in cui sarei fuori sarebbe nel caso in cui io con gli occhiali non riuscissi per svariate ragioni a correggere tutta la miopia o tutto l’astigmatismo, lasciando non corretti una somma delle due diottrie superiore ai 3 gradi. E d’altronde sia io che il mio oculista conveniamo che 1 grado di astigmatismo non è invalidante, almeno non quanto dover usare ad esempio una correzione per la sola miopia di -9 gradi che invece sarebbe ammessa stando alla norma in oggetto, e che oltretutto si parla anche di soggetti monocoli, e non voglio credere che siano considerati meno invalidi di uno con visione binoculare con un po’ di astigmatismo. La prego quindi, se è possibile, di spiegare come interpretare tale norma, perchè altrimenti in caso lei propendesse per la prima interpretazione, l’unico modo che ho per passare la visita è affidarmi all’ortocheratologia, consigliatami dal mio oculista. Attendo una sua risposta, grazie.
Buonasera Sig. Danilo, innanzitutto mi scuso per il ritardo con cui riscontro il suo intervento. Venendo al quesito che mi pone l’art. 2, nei punti di nostro interesse, dispone innanzittutto che per la miopia deve esserci “visus corretto: 10/10 complessivi” il che corrisponde ad una visione binoculare completamente corretta mentre relativamente all’astigmatismo miopico, non devono riscontrarsi, dopo la migliore correzione, vizi di refrazione superiori alle 3 diottrie. Partendo Lei da un astigmatismo non corretto di 1 diottria raggiungerebbe il requisito a prescindere da eventuali correzioni.
Naturalmente rimango a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti.
Buonasera, grazie per la risposta, non importa se in ritardo, poichè ci sarebbe stato ancora tempo per provvedere in caso di non possesso dei requisiti. Quindi da quello che capisco dalla sua risposta io non avrò problemi a rientrare nei requisiti, facendo valere la seconda interpretazione dell’articolo, come ho scritto nel primo intervento, e cioè che avendo corretto tutta la miopia e tutto l’astigmatismo con gli occhiali non ci sono ulteriori vizi non corretti che mi facciano arrivare alle 3 diottrie di astigmatismo miopico. Se è così ed è certo di questo è un grosso sollievo per me, non sa quanto. La ringrazio ancora e le invio i miei saluti.
Egregio Dott. Alessandro Livi, volevo chiederle un parere. Io assumevo paroxetina (20 gocce, cioè dosaggio minimo), e benzodiazepine (0,25 mg una volta al giorno) fino a due anni fa per diagnosi di disturbo d’ansia generalizzata.
Ho intenzione di fare richiesta per porto d’armi, portando con me la certificazione recente di uno psichiatra che attesti che non assumo più farmaci da due anni e che sono guarito. La mia domanda è:
1)dopo due anni senza farmaci e certificato di guarigione, il medico ASL rilascia senza problemi l’idoneità per ottenere il porto d’armi, oppure è facile che me la neghi, e dovrò quindi fare ricorso in commissione?
2) e se due anni non sono sufficienti per assicurare un facile rilascio di idoneità, secondo la vostra esperienza, “approssimativamente” quanto tempo è necessario per non incontrare ostacoli col medico ASL?
Il fatto è che non voglio presentare la domanda mentre è ancora facile che venga respinta. Vi ringrazio molto per la disponibilità.
Buongiorno Sig. Alessandro, la valutazione psichiatrica per il rilascio del porto d’armi è ovviamente una procedura molto delicata che prevede una attenta verifica da parte del medico pschichiatra e/o legale dei requisiti stabiliti dalla legge. I criteri di valutazione sono pertanto molto rigidi e mirano ad escludere dal rilascio della idoneità in presenza di qualsiasi disturbo di natura psichiatrica per quanto lieve sia. La legge peraltro non si esprime sul dato anamnestico di disturbo psichiatrico al momento in fase di guarigione. Ritengo pertanto che il giudizio in tali casi sia basato esclusivamente sulla valutazione del medico che dovrà rilasciare l’idoneità.
Egregio Dott. Alessandro Livi, capisco, quindi dato che la legge non si esprime sul dato anamnestico, è a discrezione del medico asl. La ringrazio molto per risposta.