rilascio del certificato per porto d’armi
La valutazione dell’idoneità sanitaria al maneggio delle armi è regolamentata da normativa specifica (D.M. del 28 Aprile 1998, Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo della autorizzazione):
- porto di fucile per uso di caccia e porto d’armi per l’esercizio dello sport del tiro al volo:
1) Requisiti visivi: acutezza visiva non inferiore a 8/10 per l’occhio che vede meglio, raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico; l’acutezza visiva può essere raggiunta anche con l’adozione di lenti a contatto, anche associate ad occhiali. Per i monocoli (organici e funzionali) l’acutezza visiva deve essere di almeno 8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali o corneali, o con l’uso di entrambe. Senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate ( foto a lato).
2) Requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 30db nell’orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz) o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di sei metri di distanza complessivamente. Tale requisito può essere raggiunto anche con l’utilizzo di protesi acustiche adeguate. In caso di valori di soglia superiori a quelli sopra indicati, l’idoneità è limitata all’esercizio della caccia in appostamento.
3) Adeguata capacita’ funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l’adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell’arma.
4) Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico.
5) Assenza di disturbi mentali, di personalita’ o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresi’ causa di non idoneita’ l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool e/o di psicofarmaci.
- porto d’armi per uso difesa personale
1) Requisiti visivi:
a) soggetti con visione binoculare: visus naturale minimo: 1/10 per ciascun occhio; visus corretto: 10/10 complessivi. E’ ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie; l’eventuale differenza tra gli occhi non deve essere superiore a 3 diottrie per l’ipermetropia e a 5 diottrie per la miopia. Per correzione si intende la correzione totale. Per quanto concerne la correzione dell’astigmatismo, non sono ammessi vizi di refrazione superiori alle 3 diottrie per l’astigmatismo miopico, alle 2 diottrie per l’astigmatismo ipermetropico e alle 4 diottrie per l’astigmatismo misto.
b) soggetti monocoli: visus naturale minimo: 1/10; visus corretto: 9/10.
E’ ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie. Per correzione si intende la correzione totale.
Per quanto concerne la correzione dell’astigmatismo, valgono gli stessi valori riferiti ai soggetti con visione binoculare;
c) senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate.
2) Requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 20dB nell’orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz); comunque la soglia per ciascuna frequenza deve essere inferiore a 50 dB. In alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 8 metri di distanza, con non meno di 2 metri per l’orecchio peggiore, raggiungibile anche con l’utilizzo di protesi acustiche adeguate.
3) Adeguata capacita’ degli arti superiori e della colonna vertebrale raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l’adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell’arma.
4) Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico o dinamico. Non possono essere dichiarati idonei i soggetti che hanno sofferto negli ultimi due anni di crisi comiziali.
5) Assenza di disturbi mentali, di personalita’ o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresi’ causa di non idoneita’ l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool e/o psicofarmaci.
L’accertamento dei requisiti psicofisici (D.L. 10/8/2018 n. 104) e’ effettuato da:
- specialisti in medicina legale,
- distretti sanitari delle aziende sanitarie locali,
- strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato,
- singoli medici della Polizia di Stato,
- vigili del fuoco,
- medici militari purché siano in servizio permanente e in servizio.
Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, e’ tenuto a presentare un certificato anamnestico rilasciato dal medico di fiducia di data non anteriore a tre mesi.
Il medico certificatore prescriverà tutti gli ulteriori specifici accertamenti che riterrà necessari, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche. Visionati gli eventuali accertamenti il medico certificatore rilascerà il certificato all’interessato.
Avverso il giudizio negativo l’interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso l’Azienda USL competente, di norma a livello provinciale, composto da almeno tre medici, pubblici dipendenti, di cui uno specialista in medicina legale delle assicurazioni, ed integrato di volta in volta da specialisti nelle patologie inerenti al caso specifico. L’esito del ricorso viene comunicato entro cinque giorni all’interessato ed alla competente struttura di pubblica sicurezza. Tutti gli accertamenti sanitari e le prestazioni di laboratorio e strumentali derivanti dall’applicazione del presente decreto sono posti a totale carico del richiedente.
L’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia è la licenza rilasciata dalla Questura (oppure dai Carabinieri o dal Commissariato di P.S.) che autorizza al porto di fucile per uso di caccia nei periodi di apertura della stagione venatoria. Anche in questo caso la validità è per 5 anni.
Per i residenti della ASL RM/1 (ex E) la valutazione dell’idoneità sanitaria al maneggio delle armi è possibile dietro prenotazione effettuabile presso le strutture della Medicina Legale di:
Piazza Santa Maria della Pietà, 5 (Municipio 14)
mail: visitefiscali.XIX-XX@aslroma1.it
tel. o6.6835.2868 -06.6835.2826;
lunedì – mercoledì – venerdì: 8.00-13.00
Lungotevere della Vittoria, 3 (Municipio 13)
mail: visite.fiscali@aslroma1.it
tel. 06 6835.3120
dal lunedì al venerdì 8.30 – 14.00; sabato 8.30-12.30
Via San Daniele del Friuli, 8 (Municipio 15)
tel. 06 6835.47838
dal lunedì al venerdì 8.30-11.30
Documento richiesti:
-
documento d’identità in corso di validità;
-
codice fiscale;
-
certificato anamnestico per porto d’armi rilasciato dal medico di medicina generale;
-
copia della ricevuta di pagamento della prestazione medico-legale € 14,46;
-
istanza presentata al commissariato competente per territorio;
-
referti relativi ai seguenti accertamenti specialistici e/o diagnostici (da effettuarsi presso strutture pubbliche):
Dottore buongiorno,
6 anni or sono mi è stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza e solo ora al rinnovo del porto d’armi mi viene chiesto dalla questura di ottenere il parere della commissione medica, con visita ed esame capello.
Il parametro di 30 pg/mg per l’etilglucutonide è una soglia che rappresenta una ‘conditio sine qua non’ oppure la valutazione avviene con della tolleranza?
Nel mio caso ahimè è 31…
Grazie per l’attenzione e buon lavoro.
Buongiorno Roberto in linea di massima se la tolleranza è fino a 30 pg/mg non dovrebbe esserci da parte della Commissione un impedimento al rinnovo della licenza. Tiene presente comunque che la valutazione della Commissione viene influenzata anche da altri fattori come può essere, con riferimento al tuo caso, quello relativo all’episodio di 6 anni fa; a tuo favore gioca il fatto che non c’è recidiva e non è recente. In bocca al lupo!
Grazie mille dottore,
la commissione non ha concesso il rinnovo appunto per colpa del parametro, ma ha permesso -per gentile concessione- di ripetere l’esame a distanza di 6 mesi…
Sinceramente non mi aspettavo di risultare oltre il limite consentito -lo dico a monito di chi deve fare questo tipo di esame…- e starò più attento nei consumi.
Consumi che seppure limitati al fine settimana hanno inciso negativamente sul risultato.
Grazie per la risposta e buon lavoro,
Roberto
Buongiorno Dr. Livi
Navigando in internet cercando relativamente al porto d’armi e senso cromatico ho trovato che ne parla nel suo sito : https://www.alessandrolivistudiomedico.it/rilascio-del-certificato-del-porto-darmi/
e ho visto che è previsto un senso cromatico sufficiente al test delle matassine colorate.
Io purtroppo faccio fatica a superare il test delle tavole di ishihara, quelle dei numeri nascosti in mezzo ai pallini colorati, invece il test delle matassine lo passo tranquillamente.
Se ha 5 min per me le domande erano queste :
1. Per il porto d’armi come specificato è previsto ancora il test delle matassine ?
2. Vale anche per la patente di guida B ?
3. Vale anche per la patente nautica (quella più semplice) ?
La ringrazio di cuore se avrà un pò di disponibilità per le mie domande ….
Grazie, Alessandro
Buongiorno Bruno sia il codice della strada che il codice nautico, così come per il porto d’armi, prevedono un test per il daltonismo. Attualmente il test di Ishihara è quello più utilizzato comunque è buona norma avere a disposizione anche il test delle matassine per somministrarlo a quei candidati che preferiscono cimentarsi con questo test.
Se non viene passato il test di ishihara cosa succede ?
Grazie, Alessandro
In teoria, se a disposizione, potrebbero somministrarle altro test compreso quello delle matassine e se non a disposizione potrebbe non superare la prova.
Buongiorno, a chi presentare ricorso avverso il giudizio di non idoneità espresso dal collegio medico Provinciale già sede di ricorso avverso giudizio negativo espresso in sede monocratica? Grazie!
Buongiorno l’art. 4 del DM 1998 riporta che ” Avverso il giudizio negativo l’interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso ad un collegio medico costituito
presso l’U.S.L. competente, di norma a livello provinciale, composto da almeno tre medici, pubblici dipendenti, di cui uno specialista in medicina legale delle assicurazioni, ed integrato di volta in volta da specialisti nelle patologie inerenti al caso specifico…”.
dottor Livi, non so neanche da dove cominciare, ho fatto il militare nei v.a.m. e nel bel lontano 84 85, un servizio che se ne fregava di tutte ste menate di oggi, armi dalla mattina alla sera, e anche fuori in mezzo ai civili. avevo un porto d’armi uso sportivo, che era scaduto poi la mia ex compagna dopo 8 anni di possesso ha deciso di querelarmi per mandarmi via da casa mia sull’arma in mio possesso, e via anche se era la sua parola, tolta la pistola, ovvio figli in comune, ma innocente mi creda, tanto che i carabinieri mi dissero stai sereno è la tua parola contro la sua, evitai discussioni. la suddetta persona madre dei miei 3 figli però doveva proprio mandarmi via, doveva portare a casa il suo nuovo fidanzato, e allora altra denuncia, furto senza scasso a ignoti di un computer (il mio) e una chiavetta internet (la mia), e via di corsa a portare i miei oggetti alla caserma. alla fine andato via ha ritirato la querela. ho fatto passare tempo, tanto non mi occorreva, e un altro episodio sempre da parte della polizia, un ragazzo che conoscevo da 2 anni, educato e rispettoso, era fissato con i telefoni, io lavoravo poco o nulla, e mi offri un telefono da poco con 20 euro sopra per il mio, dopo 7 mesi arriva la speciale, e in un secondo tempo ho saputo che il primo proprietario aveva fatto impicci di droga, era sotto controllo, io ero il quarto possessore, lo usato e sicuramente monitorato da parte delle forze del disordine. l’ispettore delle indagini un viscido , che sorrideva dicendo , no ma stai tranquillo , ma figurati. va bene morale della favola, faccio da ex vam e congedante militare, anamnesi , 2 volte una scaduta in pandemia, e visita medico militare , per il nulla osta alla detenzione , ma per lavoro, tramite un amico che lavora e mi conosce bene. mi è arrivata la risposta dall’ufficio, non idoneo, per condanna penale di acquisto di oggetto sospetto, dicitura esatta , lo stesso oggetto seppur sospetto un paio di mesi prima potevo ritirarlo al tribunale di velletri, in più la dottoressa tal de tali che voleva le visite della asl, che con la mia dottoressa generica erano assurde e costosissime, ho rilasciato difatti i documenti per legge idonei, essendo congedante , al commissariato di anzio. io caro dottore, oltre ad essere innocente, e non aver mai fatto nulla a nessuno, mi ritrovo ad essere il nemico pubblico numero uno, dopo una vita di educazione con una famiglia che non sa, e non posso nemmeno dirglielo. la mia domanda è ? possono pretendere le visite asl? anche se per legge dovrebbero accettare quelle già fatte? e poi senza notifiche , senza sapere nulla, come si fa a punire questi pseudo legislatori? esistono enti che picchiano sta gentaglia, vestita di stoffa e distintivo?…….anche perchè, sono stanco, non ho lavoro, 2 cause in piedi di soldi di stipendi, intanto via casa da parte del monte dei paschi, appena salvata da renzi, e senza fissa dimora, ospite qua e la, cioè mi hanno ridotto uno schifo, ho un nervo leso, e quindi cartella di invalidità pronta per l’inps. se conosce qualcuno o qualche associazione seria, o qualcosa la prego, non ci dormo la notte, non sopporto le angherie. la stessa arma dei carabinieri con qualcuno ha dato forti dissensi nell’operato dei peggiori impiegati di stato eistenti, la polizia! ho tentato una denuncia all’ufficio porto d’armi, e alle persone che si sono occupate di massacrarmi…io non posso arrendermi. le chiedo scusa , se ha qualcuno aspetto risposta. distinti saluti Daniele Pasqualini
Buongiorno Daniele, non trovo parole adatte per esprimerti la solidarietà e l’empatia che le tue parole suscitano in me.
Di seguito ti invio gli indirizzi di due associazione che sicuramente potranno darti un aiuto.
Comunità Papa Giovanni XXIII: https://www.apg23.org/it/accoglienza_adulti/
Lule onlus: https://www.luleonlus.it/adulti-in-difficolta/
Egregio Dott.Alessadro Livi ,gradirei sapere da lei se è possibile che per una visita per il rinnovo del porto d’armi per uso sportivo tramite la commissione di medicina legale mi sia stato chiesto di pagare un ticket di 307€?
Samuel buongiorno, come sai la certificazione medico legale è una prestazione libero-professionale la cui tariffa viene liberamente decisa dal professionista o dalla struttura che la eroga. Non posso quindi entrare nel merito della tua osservazione. Posso solo dirti che in media, per quello che mi consta, per una certificazione medico legale la tariffa media è decisamente inferiore.
Buongiorno Dott. Livi, mi presento:
mi chiamo Vittorio, ho 41 anni ed ho la passione della caccia. Vengo subito al mio problema: all’età di 16 anni mi è stata diagnosticata la Sclerosi Multipla, fortunatamente è di secondo livello quindi mi permetteva una vita abbastanza regolare e normale nella sua quotidianità. Nel 2005, a 26 anni, ho deciso di intraprendere una terapia sperimentale ed invasiva: fare l’autotrapianto di midollo con cellule staminali Emopoietiche eseguito poi nel 2006. Fino a questa età ero consapevole che non mi avrebbero dato il porto d’armi e non ne ho mai fatto richiesta, mi limitavo a seguire mio padre con i suoi amici nelle loro battute di caccia vagante con il cane. Non ti sto a dire la mia invidia nel vederli poter espletare la loro passione. Insomma, passati 12 anni dal trapianto con esito più che positivo e prendendo fiducia in me stesso, mi sono deciso di prendere l’Abilitazione all’esercizio venatorio iscrivendomi ai corsi Federcaccia presso la sezione di Scandicci (Fi) nel 2018. Ma una volta conseguita quest’ultima la Commissione Medico Legale mi ha negato il porto d’armi dandomi delle non-chiare motivazioni. Nell’anno seguente il 2019, tento nuovamente a presentare un’altra domanda ma questa volta seguendo le istruzioni del mi avvocato e del medico legale. Assieme ci siamo concentrati su la documentazione adeguata per mettere in risalto l’attuale stato psioi-fisico. Ma anche questa volta la risposta sulla mia idoneità risulta NEGATIVA. Io non ho problemi nello stare in piedi, non ho deficit motori che impediscono la sicurezza nel manovrare un’arma, non ho problemi psicofisici, non ho problemi mentali, non faccio uso di stupefacenti o alcool, non sono un delinquente, non ho problemi uditivi, non faccio uso di psicofarmaci ma per ben 2 anni (2018 e 2019) mi hanno dichiarato non idoneo. Nel 2018 la motivazione era che io avevo fatto uso di psicofarmaci, cosa vera, ma facente parte della profilassi di preparazione al trapianto e che ho anche spiegato essere stati tutti prescritti dal Professore che ha eseguito il trapianto; nel 2019 presentandomi con il mio medico legale, la risposta è stata “presenza di alterazioni neurologiche che possono interferire sulle capacità statico/deambulatorie/motorie e iniziale deficit di memoria spaziale”! Durante le due visite della commissione mi sono sentito umiliato e deriso dai dottori stessi con le loro domante e occhiatacce: sembra proprio che loro partono già con l’intento di NON abilitare nessuno. Il tutto mi ha umiliato, mi ha fatto sentire impotente. Si sa benissimo che c’è la propensione a dare meno porto d’armi possibile a causa di animalisti, ambientalisti, WWF, etc.., etc… ma se la mettiamo in fatto di legge, secondo il decreto del 28 aprile 1998 del ministero della sanità, dovrei risultare idoneo considerando il fatto che la sola motivazione della mia non-idoneità sembra essere la SCLEROSI MULTIPLA e non viene minimamente preso in considerazione ciò che ho dovuto subire per fermare e anche far regredire quest’ultima e soprattutto il mio stato attuale. Chiedo scusa per questo mio sfogo ma il mio scopo nel contattarti era poter rendere pubblica questa mia storia, denunciare il muro che viene tirato su dalle Commissioni medico legali e poter sapere se ci può essere qualche azione da compiere che mi ridia la speranza; mi sento DISCRIMINATO e umiliato di fronte a parole che mi addossano “colpe”che io non ho impedendomi il piacere di una passione: la caccia!
Inoltre mi sento abbandonato in questa lotta contro la BUROCRAZIA per noi invalidi e contro lo spirito anti-caccia del sistema: il mio avvocato dal giorno del responso negativo non si è fatto più sentire ne trovare. Peccato: io lo reputavo competente e professionale: si è dimostrato tutt’altro. Sono venuto a conoscenza che è presente sull’ELENCO E CONTATTI PROFESSIONISTI STRUTTURA LEGALE del CCT, ma non è nel mio interesse fare il suo nome e cognome!!! Il mio intento è poterla rendere pubblica e muovere le coscienze delle persone su questa mia discriminazione e soprattutto far notare che noi (Io mi ritengo un cacciatore anche se in pratica lo sono al 50%), in quanto cacciatori, siamo sempre dalla parte del torto per l’opinione pubblica, medica e soprattutto politica: siamo noi il vero problema di tutto ciò che stà accadendo al clima, alla fauna e al territorio. Ma chissà perché, appena ne hanno bisogno, noi siamo la soluzione, noi siamo quelli che riallineano l’ago della bilancia quando si tratta di “sovrannumero” di specie nocive come ad esempio i cinghiali. Non nascondo che questa stessa lettera è stata spedita a tutte le associazioni di cacciatori di mia conoscenza per rendere pubblico questo fatto discriminatorio nei miei confronti e questo atteggiamento “anti-caccia” da tutti gli organi preposti sia al rilascio che al rinnovo del porto d’armi. Se la legge fosse stata chiara dicendo che ” qualsiasi persona con una determinata patologia NON può prendere il porto d’armi” era tutta un’altra cosa….io non avrei nemmeno sperato. Invece no… ti lasciano un barlume di speranza che si và ad infrangere contro l’interpretazione del decreto del 28 aprile 1998 del ministero della sanità. Purtroppo tutto dipende dall’interpretazione di questa legge dove, a me persona comune, sembra mi dà diritto a ciò. Invece no anzi, i dottori della Commissione mi hanno stroncato le gambe anche per uso sportivo qualora io volessi andare al poligono. Ora mi chiedo: come mai esistono discipline nelle Paralimpiadi in cui fanno uso di armi da fuoco????? ….non ci vuole un Porto d’ armi per uso sportivo per espletare tali discipline?????…
Questo atteggiamento remissivo e offensivo da parte della commissione è normale?
Reputo molto offensive le parole utilizzate nei miei confronti nei referti dove respingono le mie domande. Le chiedo scusa per gli eventuali errori grammaticali.
Un saluto,
Vittorio
Carissimo Vittorio non posso, ovviamente, entrare nel merito delle decisioni delle Commissioni medico-legali che ti hanno negato l’idoneità ma questo non mi impedisce di trasmetterti con queste poche righe tutta la mia comprensione e partecipazione al senso di ingiustizia e di impotenza che hai manifestato con il tuo sfogo.
L’unico consiglio che mi sento di darti è quello di non mollare e di continuare a lottare per tutto ciò in cui credi.
Un abbraccio
Alessandro Livi
Buongiorno dott. Livi, volevo un suo parere di interpretazione dell’art. 2 del Decreto del ministero della Salute del 28 aprile 1998 sui requisiti visivi. Io sono un soggetto miope per -4,50 ad entrambi gli occhi e ad entrambi ho anche -1 grado di astigmatismo, ma con correzione di occhiali o lenti a contatto ci vedo benissimo. Ora, dovendo a breve sostenere una visita dal medico militare per l’assunzione in polizia locale vorrei capire bene come interpretare tale norma per quanto riguarda la parte in cui dice che non sono ammessi vizi di refrazione superiori alle 3 diottrie per l’astigmatismo miopico, dato che se è inteso come somma dei gradi tra miopia e astigmatismo teoricamente sarei fuori dai requisiti. A mio parere però e anche a parere del mio oculista, tale norma non è chiara perchè prima parla dei requisiti minimi che un soggetto deve possedere se ha solo miopia o ipermetropia, ammettendo anche una correzione pressocchè totale con lenti o lenti a contatto, e poi parla di correzione dell’astigmatismo elencando i vizi di refrazione ammessi, potendo far intendere, con una seconda interpretazione, che anche per quanto concerne l’astigmatismo si può ricorrere a correzione con le lenti purchè non restino più di 3 diottrie di astigmatismo miopico ancora da correggere. Spiego meglio questo concetto con un esempio: Io che ho -4.50 di miopia e -1 di astigmatismo, secondo la prima interpretazione della norma, sarei fuori a prescindere dalle correzioni, mentre secondo la seconda interpretazione se con le correzioni correggo tutta la miopia fino a vedere 10/10 e tutto l’astigmatismo sarei dentro, proprio perchè in quel passaggio si dice testualmente “Per quanto concerne la correzione dell’astigmatismo” e non “Per quanto concerne l’astigmatismo”. E che l’unico caso in cui sarei fuori sarebbe nel caso in cui io con gli occhiali non riuscissi per svariate ragioni a correggere tutta la miopia o tutto l’astigmatismo, lasciando non corretti una somma delle due diottrie superiore ai 3 gradi. E d’altronde sia io che il mio oculista conveniamo che 1 grado di astigmatismo non è invalidante, almeno non quanto dover usare ad esempio una correzione per la sola miopia di -9 gradi che invece sarebbe ammessa stando alla norma in oggetto, e che oltretutto si parla anche di soggetti monocoli, e non voglio credere che siano considerati meno invalidi di uno con visione binoculare con un po’ di astigmatismo. La prego quindi, se è possibile, di spiegare come interpretare tale norma, perchè altrimenti in caso lei propendesse per la prima interpretazione, l’unico modo che ho per passare la visita è affidarmi all’ortocheratologia, consigliatami dal mio oculista. Attendo una sua risposta, grazie.
Buonasera Sig. Danilo, innanzitutto mi scuso per il ritardo con cui riscontro il suo intervento. Venendo al quesito che mi pone l’art. 2, nei punti di nostro interesse, dispone innanzittutto che per la miopia deve esserci “visus corretto: 10/10 complessivi” il che corrisponde ad una visione binoculare completamente corretta mentre relativamente all’astigmatismo miopico, non devono riscontrarsi, dopo la migliore correzione, vizi di refrazione superiori alle 3 diottrie. Partendo Lei da un astigmatismo non corretto di 1 diottria raggiungerebbe il requisito a prescindere da eventuali correzioni.
Naturalmente rimango a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti.
Buonasera, grazie per la risposta, non importa se in ritardo, poichè ci sarebbe stato ancora tempo per provvedere in caso di non possesso dei requisiti. Quindi da quello che capisco dalla sua risposta io non avrò problemi a rientrare nei requisiti, facendo valere la seconda interpretazione dell’articolo, come ho scritto nel primo intervento, e cioè che avendo corretto tutta la miopia e tutto l’astigmatismo con gli occhiali non ci sono ulteriori vizi non corretti che mi facciano arrivare alle 3 diottrie di astigmatismo miopico. Se è così ed è certo di questo è un grosso sollievo per me, non sa quanto. La ringrazio ancora e le invio i miei saluti.
Egregio Dott. Alessandro Livi, volevo chiederle un parere. Io assumevo paroxetina (20 gocce, cioè dosaggio minimo), e benzodiazepine (0,25 mg una volta al giorno) fino a due anni fa per diagnosi di disturbo d’ansia generalizzata.
Ho intenzione di fare richiesta per porto d’armi, portando con me la certificazione recente di uno psichiatra che attesti che non assumo più farmaci da due anni e che sono guarito. La mia domanda è:
1)dopo due anni senza farmaci e certificato di guarigione, il medico ASL rilascia senza problemi l’idoneità per ottenere il porto d’armi, oppure è facile che me la neghi, e dovrò quindi fare ricorso in commissione?
2) e se due anni non sono sufficienti per assicurare un facile rilascio di idoneità, secondo la vostra esperienza, “approssimativamente” quanto tempo è necessario per non incontrare ostacoli col medico ASL?
Il fatto è che non voglio presentare la domanda mentre è ancora facile che venga respinta. Vi ringrazio molto per la disponibilità.
Buongiorno Sig. Alessandro, la valutazione psichiatrica per il rilascio del porto d’armi è ovviamente una procedura molto delicata che prevede una attenta verifica da parte del medico pschichiatra e/o legale dei requisiti stabiliti dalla legge. I criteri di valutazione sono pertanto molto rigidi e mirano ad escludere dal rilascio della idoneità in presenza di qualsiasi disturbo di natura psichiatrica per quanto lieve sia. La legge peraltro non si esprime sul dato anamnestico di disturbo psichiatrico al momento in fase di guarigione. Ritengo pertanto che il giudizio in tali casi sia basato esclusivamente sulla valutazione del medico che dovrà rilasciare l’idoneità.
Egregio Dott. Alessandro Livi, capisco, quindi dato che la legge non si esprime sul dato anamnestico, è a discrezione del medico asl. La ringrazio molto per risposta.
Dottore salve, in relazione ad una visita psichiatrica per rinnovo porto armi mi sono state poste numerose domande intime e personali riguardo la mia vita sentimentale oltre che in riguardo alla storia della mia vita, il tutto in presenza di una terza persona, un infermiera. É un comportamento lecito del dottore psichiatra? Grazie
Buongiorno Simone l’anamnesi ovvero la storia clinica che viene esposta al medico è un momento fondamentale per arrivare ad un corretto inquadramento diagnostico-terapeutico. Per questo motivo il professionista scrupoloso pone a chi ha di fronte tutte quelle domande che ritiene più idonee a questo scopo. Sono sicuro, non avendo alcun elemento per affermare il contrario, che anche lo specialista psichiatra che ti ha visitato sia stato animato dallo stesso proposito.
Per quanto riguarda l’altra osservazione dobbiamo tenere presente che l’infermiere è una figura sanitaria indispensabile per un corretto svolgimento di una visita medica essendo di supporto e di integrazione al medico (non subordinazione, mi raccomando, essendo una professione sanitaria autonoma). Quindi la sua presenza accanto al medico deve essere considerata come un motivo di garanzia e di corretto svolgimento di qualsiasi atto di natura sanitaria.
Ti saluto caramente.
Grazie dottore, un caro saluto anche a lei