rimborso ricoveri all’estero
Il Ministero della Salute rimborsa le spese sanitarie sostenute all’estero dai lavoratori e dai titolari di borse di studio negli Stati con i quali non sono in vigore Accordi bilaterali
in materia sanitaria.Le domande di rimborso devono essere presentate all’Ambasciata o al Consolato italiano all’estero entro tre mesi dall’effettuazione della relativa spesa per evento sanitario. Chi può richiederlo
SETTORE PUBBLICO
– dipendenti dello Stato
– personale militare italiano, anche di leva, in servizio all’estero
– personale docente o non docente, di ruolo e non di ruolo presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero
– personale degli Enti pubblici che presti la propria opera lavorativa presso delegazioni o uffici degli Enti stessi all’estero
– impiegati a contratto con rapporto di lavoro regolato da legge italiana
– familiari che seguano il lavoratore all’estero o lo raggiungano anche per brevi periodi
SETTORE PRIVATO
– lavoratori di diritto italiano occupati temporaneamente all’estero alle dipendenze o in rapporto di compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro.
– lavoratori residenti all’estero che hanno un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge italiana per lo svolgimento dell’attività all’estero.
– religiosi e religiose del clero che svolgono attività lavorativa presso terzi che ricevono una remunerazione equiparata al reddito da lavoro dipendente, ai sensi della legge 222/85 e del D.P.R. 17.2.87, n. 33.
– collaboratori familiari al servizio personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche e consolari, con contratto di diritto italiano.
– lavoratori autonomi, ivi compresi i liberi professionisti che svolgono all’estero un’attività lavorativa per periodi di tempo limitato, realizzando opere o prestando servizi per conto di un committente all’estero, assoggettati al regime previdenziale e fiscale italiano.
– titolari di borse di studio presso Università o Fondazioni estere legalmente riconosciute.
– cittadini temporaneamente all’estero, titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da Istituti Previdenziali italiani, che documentino attività lavorativa all’estero per conto dello Stato italiano.
– invalidi di guerra o per causa di servizio residenti all’estero
– familiari che seguano il lavoratore all’estero o lo raggiungano anche per brevi periodi.
Perdono il diritto al rimborso coloro che non hanno provveduto a comunicare alla ASL di iscrizione l’assenza dal territorio italiano superiore a 30 giorni.
Cosa serve per richiederlo
Se le spese sono state sostenute direttamente dall’assistito:
1. domanda di rimborso ASE-RSANC-RPL (lavoratore) redatta dall’assistito nei termini di decadenza (tre mesi dall’ultima spesa per ogni evento sanitario);
2. attestato ex art. 15 del D.P.R. 618/80 o autocertificazione;
3. parere di congruità delle spese rilasciato dal Capo della Rappresentanza diplomatica o dell’Ufficio consolare italiana all’estero;
4. certificato medico con diagnosi e/o relazione sanitaria;
5. in caso di ricovero ospedaliero, la dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore nella struttura medesima;
6. documentazione di spesa in originale, regolarmente quietanzata, rilasciata in conformità con le norme fiscali vigenti nel Paese (fatture, quietanze o ricevute di pagamento) dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni;
7. traduzione in lingua italiana della documentazione qualora quest’ultima sia in lingua diversa da inglese e francese;
8. iscrizione alla Camera di Commercio o al Registro delle Imprese per il lavoratore privato alle dipendenze di una Impresa, o per il lavoratore autonomo;
9. iscrizione agli Albi Professionali per i liberi professionisti;
Se le spese per il lavoratore del settore privato sono state sostenute dall’Impresa:
1. domanda di rimborso ASE-RSANC-RPL (datore) redatta dall’impresa nei termini di decadenza (tre mesi dall’ultima spesa per ogni evento sanitario);
2. attestato ex art. 15 del D.P.R. 618/80 o autocertificazione del lavoratore;
3. parere di congruità delle spese rilasciato dal Capo della Rappresentanza diplomatica o dell’Ufficio consolare italiana all’estero;
4. certificato medico con diagnosi e/o relazione sanitaria;
5. in caso di ricovero ospedaliero, la dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore nella struttura medesima;
6. documentazione di spesa in originale, regolarmente quietanzata, rilasciata in conformità con le norme fiscali vigenti nel Paese (fatture, quietanze o ricevute di pagamento) dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni;
7. traduzione in lingua italiana della documentazione qualora quest’ultima sia in lingua diversa da inglese e francese;
8. liberatoria del dipendente in cui sia dichiarato che l’Impresa ha sostenuto le spese;
9. iscrizione alla Camera di Commercio o Registro delle Imprese.
– Moduli
a- Attestato ex art. 15 D.P.R. 618/80 o autocertificazione (formato doc, formato odt)
b- Domanda di rimborso ASE-RSANC-RPL (datore) (formato doc, formato odt)
c- Domanda di rimborso ASE-RSANC-RPL (lavoratore) ( formato doc, formato odt)
d- Parere di congruità (formato doc, formato odt)
Come si presenta la richiesta;
Posta tradizionale Ufficio destinatario: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)- Ufficio 8 – Funzioni statali in materia di assistenza sanitaria internazionale Indirizzo destinatario: Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma
Quanto tempo ci vuole:
90 giorni
Quanto costa:
Tariffa: Il servizio è gratuito
Come viene comunicato l’esito:
Posta tradizionale o Posta elettronica certificata
Dove viene pubblicato l’esito:
Non è prevista la pubblicazione dell’esito.