visite fiscali e reperibilità del lavoratore
In caso di malattia il dipendente pubblico ed il dipendente privato dovranno innanzi tutto farsi rilasciare il certificato medico dal proprio medico curante, quindi dovranno rendersi reperibili presso l’indirizzo indicato per la visita fiscale. Sarà cura del medico curante inviare l’attestato medico all’INPS.
Gli orari di reperibilità sono i seguenti:
- statali e personale enti locali: reperibilità per l’intera settimana, festivi compresi, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00;
- lavoratori settore privato: reperibilità per l’ intera settimana, compresi i festivi, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
La Circolare INPS n. 95/2016 definisce quando un lavoratore dipendente privato può considerarsi esonerato dalle visite fiscali dell’INPS, individuando le patologie che ne danno diritto:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura Sanitaria;
- stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%. Per i casi particolari la Circolare fornisce apposite linee guida per i medici che redigono i certificati di malattia.
Per i dipendenti pubblici l’articolo 69 del DL 150/2009 e l’articolo 25 del DL 151/2015 hanno escluso dall’obbligo della visita fiscale chi presenta:
- patologie gravi che richiedono terapia salvavita.
- infortuni sul lavoro.
- malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio.
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.