esenzioni per reddito
Le Regioni segnalano le persone che hanno diritto all’esenzione, il tipo di esenzione (totale o parziale) e le rispettive quote che devono pagare. L’eventuale pagamento parziale viene effettuato presso la struttura che eroga la prestazione stessa. Tra le varie categorie di esenzione, quella “per reddito” è l’esenzione dal pagamento, totale o in forma ridotta, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di categorie sociali a basso reddito. Le categorie di esenzione per reddito sono le seguenti:
E01: Soggetto con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).
E02: Soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) della condizione di Disoccupazione con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).
E03: Soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di Assegno (ex pensione) sociale (ex articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).
E04: Soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di Pensione al Minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).
In attuazione del Decreto Ministero dell’Economia e Finanze del 11 dicembre 2009 (G.U. n. 302 del 30/12/2009), sono cambiate le modalità di dichiarazione della esenzione per reddito. Non sarà più possibile autocertificarne il diritto apponendo la firma sulla ricetta poiché tale informazione dovrà essere riportata sulla ricetta direttamente dal medico che fa la prescrizione di visita specialistica o farmaceutica. Nella fase di impianto del nuovo processo, ossia fino alle prescrizioni effettuate in data 30 giugno 2011, sarà possibile per l’assistito in possesso dei requisiti di legge, continuare ad apporre la firma sulla ricetta. I cittadini che, pur non presenti nell’elenco degli esenti per reddito, ritengano di possedere i requisiti per avere i benefici previsti per i codici E01 – E03 ed E04, potranno recarsi agli uffici distrettuali della ASL per rendere un’autocertificazione. Di seguito i recapiti degli uffici della ASL RM 1(ex E) dove potersi rivolgere.
Distretto di residenza dell’assistito | Indirizzo | Tel. | Giorni e Orari |
12
(ex XVII) |
lungotevere della Vittoria, 3 | 06.6835.3124/41 |
dal lunedì al giovedì 8.30 – 17.15 |
13
(ex XVIII) |
viale di Valle Aurelia, 115/A | 06 6835.6423
fax 06 6835.6417 |
dal lunedì al venerdì 10.00 – 12.00 |
via Boccea 625 (Casalotti) | 06 6835.4563/4 | dal lunedì al venerdì 10.00 – 12.00
mercoledì 14.30 – 16.30 |
|
via Boccea 271 | 06 6835.3221/60/61/76 | dal lunedì al sabato 8.30 – 12.00 | |
via C. Tornabuoni 50 | 06 6835.6244
tel./fax 06 6835.6246 |
dal lunedì al sabato 10.00 – 12.00 | |
14
(ex XIX) |
piazza San Zaccaria Papa, 1 | 06.6835.3424/3422 | dal lunedì al sabato 8.30 – 12.30
martedì e giovedì 14.30 – 16.30 |
piazza S. Maria della Pietà, 5 | 06.6835.2845 | dal lunedì al venerdì
9.30-12.15 lunedì e giovedì 14.30-16.30 sabato 8.30-12.00 |
|
15
(ex XX) |
viale di Tor di Quinto, 33 A | 06.6835.3565 | dal lunedì al sabato 8.30-12.30 |
via della Stazione di Cesano, 838 | 06.6835.6150 – fax 06 6835.6157 | dal lunedì al sabato 9.30-12.30 | |
via Anguillarese km 1150 | 06.6835.6180 | martedì e giovedì 14.30-16.30 | |
via San Daniele del Friuli, 8 | 06.6835.4759 | dal lunedì al venerdì 9.45 – 12.30
lunedì e mercoledì 14.30 – 17.00 |
Resta valida, in ogni caso, la formula dell’autocertificazione per l’esenzione E02 (stato di disoccupazione). Le autocertificazioni avranno tutte scadenza il 31 marzo dell’anno successivo. L’autocertificazione dovrà essere resa dall’interessato (o da chi per esso ne ha titolo), munito di copia del documento d’identità in corso di validità, presso il proprio Distretto e dovranno essere consegnate anche le copie delle Tessere Sanitarie sia del richiedente che dei beneficiari dell’esenzione.